Mancata apertura delle buste in seduta pubblica: conseguenze

Una recente sentenza del Consiglio di Stato è tornata a regolare la circostanza della mancanza di pubblicità delle operazione di apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti alle gare pubbliche.

La peculiarità del caso analizzato va ricercata nel fatto che il Presidente della Commissione avesse effettuato una dichiarazione integrativa, successiva alla verbalizzazione della Commissione, nella quale si affermava che l’apertura delle buste era avvenuta in seduta pubblica.

Tale argomentazione non è stata ritenuta sufficiente dai giudici amministrativi che hanno specificato come i verbali della commissione facciano fede sino a querela di falso, ma tale particolare valore non è attribuibile ad atti integrativi e successivi. La Sezione si è pronunziata specificamente sul diverso ruolo assegnato alla Commissione ed al suo Presidente, nonché alla non equivalenza delle dichiarazioni rese successivamente alla verbalizzazione, sicché la speciale fede che assiste i verbali dei lavori della Commissione non può essere accordata anche alle dichiarazioni integrative. Sul punto, con sentenza 3 marzo 2011, n. 1368 si è infatti evidenziato che “Pur riconoscendo al presidente della Commissione un ruolo preminente rispetto agli altri componenti, è indubbio che lo svolgimento delle operazioni di gara, alla stregua di quanto statuito nel codice dei contratti …. deve svolgersi davanti alla Commissione” ed ancora, che “Ai fini della tutela della segretezza delle offerte e per assicurare la “par condicio” e la trasparenza delle operazioni concorsuali occorre che la Commissione di gara predisponga particolari cautele per la conservazione delle buste contenenti le offerte e di dette cautele si faccia espressa menzione nel verbale di gara, non potendo tale verbalizzazione essere surrogata da dichiarazioni postume del presidente circa lo stato di conservazione dei plichi”.

Tornando poi al cuore della vicenda può affermarsi che l’obbligo di apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica discende dal principio di trasparenza, espressamente richiamato dall’articolo 30 del d.lgs. 50/2016, secondo cui “nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.

Le Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, espressamente poi dispongono al punto 8 relativo alle “modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione” che “In generale la commissione

  1. i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito”.

L’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche, infatti, risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa.

Alla luce dei principi dettati dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011, la giurisprudenza ha affermato che la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce non una mera mancanza formale, ma una violazione sostanziale, che invalida la procedura, senza che occorra la prova di un’effettiva manipolazione della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi. Ne discende che la rilevanza della violazione prescinde dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti dalla sua violazione, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, ma anche di quelli della stazione appaltante.

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