Note in merito al condono edilizio: “decreto Genova” e silenzio della Amministrazione

Nel c.d. “decreto Genova” (decreto legge 55/2018, convertito con modifiche) è stata inserita una norma che è stata letta da molti commentatori come “sanatoria edilizia in miniatura” per Ischia e per i 140 Comuni colpiti dal terremoto del 2016, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Ad Ischia e nei Comuni del cratere sarà consentito di regolarizzare una serie di interventi edilizi realizzati senza alcuna autorizzazione, pagando la sanzione stabilita dal decreto (fino a 5 mila euro).

Ma a dire la verità, non si tratta di un nuovo condono, quanto piuttosto della riapertura del condono 2003, che però consentirà di sanare anche parti di costruzioni del tutto abusive: sarà sanabile, in particolare, un ampliamento del 20% di cubatura.

Certamente la previsione della possibilità di sanare ampliamenti pari al 20% del fabbricato cui accedono è un elemento del tutto nuovo rispetto al terzo condono edilizio ed alla semplice riapertura dei termini della previgente normativa

COSA CAMBIA PER IL RESTO DEL PAESE?.

Nessuna riapertura dei termini è invece prevista per i Comuni che non ricadono nel cratere del terremoto 2016.

Ciò posto il procedimento di condono edilizio è un comune procedimento amministrativo, che soggiace alle medesime norme di altri procedimenti; primo tra tutti, l’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che impone alla p.a. di adottare provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, siano essi positivi o negativi. Ma comunque sia di pronunciarsi.

Orbene, quanto al condono, il d.l. 30 settembre 2003 n. 269 ha determinato una riapertura dei termini per la richiesta ed il rilascio del condono di cui alla l. 28 febbraio 1985, n. 47, a tal riguardo, l’articolo 35 della legge n. 47/1985 individua in due anni il termine entro il quale le domande di condono devono essere definite dai Comuni. In assenza di un provvedimento formale, la completezza della documentazione della domanda di condono fa sì che tale domanda si reputi accolta “per silentium” (Cons. St., Sez. IV, 7 aprile 2006, n. 1910), salvo che non si debba acquisire un nulla osta da parte di altre autorità amministrative diverse dal Comune.

Eppure, ancora oggi molti Comuni stentano a chiudere i procedimenti pendenti.

Che cosa si può fare se il Comune non decide?

Certamente è possibile sollecitare l’amministrazione comunale a prendere posizione sulla domanda di condono. In fin dei conti, anche il ritardo nella pronuncia può tradursi in un danno economico, soprattutto se, proprio a causa della pendenza “eterna” della domanda di condono non si riesce a vendere casa. Ma potrebbe anche accadere che, proprio per la mancata definizione del condono succeda che l’immobile abusivo venga ricompreso nel perimetro di un parco nazionale o comunque in un’area paesaggisticamente vincolata. A tal punto, potrebbe succedere che il condono edilizio – che, in ipotesi, prima della modifica era rilasciabile – non possa più essere emesso, con il risultato che l’abuso deve essere per forza eliminato. Anche in questo caso, il ritardo nella decisione porta ad un danno risarcibile.

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