SCOSTAMENTO DALLE TABELLE SUL COSTO DEL LAVORO E SINDACATO SULL’ANOMALIA DELL’OFFERTA. COSA DICE LA GIURISAPRUDENZA

Riportiamo, senza pretese di esaustività, una breve rassegna delle principali posizioni giurisprudenziali sulla relazione fra tabelle ministeriali sul costo del lavoro e offerte anomale:

“il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell’anomalia dell’offerta, non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo dell’amministrazione, ma è finalizzato a verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza, sicché tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, pena un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A.” (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 10 ottobre 2017 n. 757; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 12.06.2018, n. 1487; Cons. di St., sez. V, 7.05.2018, n. 2689);

b) “i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia. Gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali solo se eccessivi e tali da compromettere l’affidabilità dell’offerta” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 maggio 2017 n. 5899);

c) “in sostanza devono considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva” (Cons. di St., sez. V, 6 febbraio 2017 n. 501);

d) pertanto, “resta ferma la possibilità della dimostrazione di una considerevole differenza, tale da incidere in misura significativa sull’affidabilità della stima complessiva, in relazione all’importanza del fattore lavoro, stravolgendo l’equilibrio economico del servizio da appaltare” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 febbraio 2017 n. 831);

e) concludendosi, pertanto, nel senso che, “è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa, tanto più se si considera che il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi necessitano, per definizione, di stima di carattere prudenziale (Cons. di St., sez. V, 20 febbraio 2017 n. 756);

f) ed invero, “lo scostamento, rispetto alle tabelle ministeriali, del costo del lavoro indicato dall’impresa partecipante alla gara d’appalto, per poter essere accettato dalla stazione appaltante ai fini del giudizio di congruità dell’offerta nel procedimento di verifica di anomalia, debba essere rigorosamente giustificato in relazione a ciascuno dei parametri di riferimento individuati in tali tabelle, ivi compreso il dato delle “ore annue mediamente lavorate” che, dunque, non solo “necessita per definizione di una stima prudenziale”, ma non può, in nessun caso, essere ridotto sulla base di mere dichiarazioni provenienti dalla società interessata, coinvolgendo tale dato eventi diversi, alcuni non suscettibili di oscillazione (ferie, festività, riduzione orario contrattuale) ed altri, invece, variabili ma pur sempre non rientranti nella disponibilità dell’impresa (assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, formazione)” (T.A.R. Catania, Sicilia, sez. I, 16.05.2018, n. 1011).

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