Porto d’armi: spari in aria a scopo intimidatorio non giustificano la revoca

Una recente sentenza dei Giudici amministrativi affronta la questione se sia o meno legittimo il decreto prefettizio con il quale è fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi presso la propria abitazione, per avere il privato esploso in aria colpi di arma da fuoco durante un tentativo di furto.

Nella specie, l’amministrazione prefettizia ha valutato di adottare il suddetto divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del ricorrente, sul presupposto del venire meno, in capo al medesimo, del necessario requisito di affidabilità nell’uso delle armi, in occasione ed a causa di un fatto presso la sua abitazione.

Dagli atti di causa risulta accertato che, nel caso di specie, il ricorrente, in casa da solo con la moglie, avendo udito dei rumori provenienti dal piano terra dell’abitazione (in cui vive il figlio e la moglie, in quel momento assenti) si accorgeva che estranei stavano tentando di forzare una finestra della sua abitazione, avvisato del fatto anche dalla nipote che, abitando nell’unica casa frontistante quella del ricorrente ed essendosi anch’essa accorta del tentativo di effrazione, aveva avvisato i nonni di quanto stava accadendo tramite il telefono cellulare, con il quale richiedeva poi anche l’intervento delle Forze dell’Ordine. In tale concitata situazione il ricorrente ha dichiarato di avere preso dall’armadio uno dei fucili da caccia ivi regolarmente custoditi, e dopo avere caricato l’arma con pallini da caccia, si recava sul balcone della casa opposto rispetto a quello dove si stava svolgendo il tentativo di effrazione ed esplodeva alcuni colpi di fucile in aria al fine di intimorire i ladri e indurli a desistere dal tentativo di effrazione. Tale comportamento sortiva gli effetti sperati, in quanto i malintenzionati desistevano dal tentativo di furto, allontanandosi dall’abitazione del ricorrente.

Da tale episodio la PA ricavava la scarsa affidabilità nell’uso delle armi da parte del privato ed emetteva il citato decreto prefettizio.

Ebbene i giudici amministrativi hanno annullato tale determinazione ritenendola non sufficientemente motivata relativamente al fatto che il venir meno della condotta dell’affidabilità sia conseguenza della condotta tenuta dal ricorrente, avuto riguardo in special modo che a) estranei abbiano cercato di introdursi nell’abitazione del figlio del ricorrente sita al piano terra del fabbricato, tentando di scassinare una finestra; b) che tale fatto sia svolto in località lontana dagli altri nuclei abitati ed in orario notturno d) abbia sparato in aria; e) abbia utilizzato cartucce con pallini per volatili aventi bassa gittata.

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