Sharm-el-Sheik (e le mete turistiche pericolose in generale) non possono essere pubblicizzate senza dare una adeguata informazione

Con sentenza 30 aprile 2019, n. 2818, la sezione VI del Consiglio di Stato ha affermato essere legittimo il provvedimento dell’ANTITRUST che ha sanzionato il mancato rimborso integrale del prezzo pagato per viaggi turistici verso l’Egitto annullati per ragioni di sicurezza, la proposta di mete alternative solo con maggiorazione del prezzo, l’omissione di informazioni sulle condizioni sociopolitiche in Egitto nell’ambito della promozione di pacchetti turistici.

All’epoca dei fatti (2013/2014), il Ministero per gli affari Esteri, con i comunicati del 28 febbraio, 28 aprile e 28 maggio 2014, aveva diramato un avviso di pericolosità relativo ai viaggi verso tutta la penisola del Sinai, compresa Sharm el-Sheikh. La società ricorrente, però, era stata segnalata da alcuni turisti all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (l’ANTITRUST), perché, pur avendo annullato i viaggi verso l’Egitto, rimborsando l’importo ricevuto, aveva trattenuto una somma di circa 70 euro, giustificata in modo vario, come quota di iscrizione, di gestione, di assicurazione, o simile, ma comunque trattenuta. Inoltre, l’impresa, nel proporre destinazioni alternative a quella cancellata, ha preteso dai clienti i quali avevano scelto una meta più costosa di quella originaria il pagamento della differenza di prezzo. Infine, l’ANTITRUST ha anche rilevato che la pubblicità su internet dei viaggi in questione posta in essere dalla “ Viaggi di Atlantide non dava alcun conto delle condizioni pericolose in cui si trovava l’Egitto.

L’operato dell’ANTITRUST è stato ritenuto corretto dal Consiglio di Stato. In primo luogo, perché la norma dell’art. 42 del Codice del turismo (in base alla quale nei casi di annullamento del pacchetto come quelli per cui è causa la restituzione degli importi deve essere integrale) va considerata come norma inderogabile. Tale inderogabilità, inoltre, ben si concilia con il dettato dell’art. 8 della direttiva 314/90/CE, la quale prevede solo una protezione “minimale”, che gli Stati Membri possono implementare e rafforzare ulteriormente, senza che da ciò derivi alcun contrasto con la normativa comunitaria.

Infine (e soprattutto), anche la carenza sostanziale di informazione in ordine alla pericolosità del viaggio era da ritenersi ampiamente provata e condivisibile. La pubblicazione di un semplice “trafiletto”, contenente notizie non direttamente pertinenti agli avvisi diramati dal Ministero, m facente riferimento ad azioni poste in essere da vari tour operators non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l’intenzione di pubblicizzare in modo chiaro e palese il rischio connesso all’adesione al pacchetto turistico.

Conseguentemente, l’operato della agenzia di viaggi doveva ritenersi contrario a legge, con conseguente reiezione del ricorso in appello (e condanna della ricorrente al pagamento di 12.000,00 euro di spese di lite).

2 Replies to “Sharm-el-Sheik (e le mete turistiche pericolose in generale) non possono essere pubblicizzate senza dare una adeguata informazione”

  1. Vorrei sapere quali sono i diritti per quanto riguarda la situazione attuale con la Farnesina che sconsiglia i viaggi in Egitto tranne nei resort, dove sarebbe sicuro ma senza fare escursioni che sono fortemente sconsigliate, se si ha diritto al rimborso in quanto la vacanza diventa uno stress. Grazie cordialmente

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