Decadenza del permesso di costruire per mancata osservanza del termine di inizio lavori

Di seguito proponiamo una breve rassegna sui principali orientamenti giurisprudenziali in materia

Secondo l’art. 15 comma 2 del DPR 380/2001 “Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 23/11/2018 n. 6628 che richiama sez. IV – 5/7/2017 n. 3283) ha chiarito che “la ratio complessiva della disciplina dell’art. 15 D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) sta nell’obiettivo di mantenere il controllo sull’attività di edificazione, ovviamente per sua natura non istantanea, non solo al momento del rilascio del titolo abilitativo ma, anche, successivamente al momento della realizzazione, garantendo solo entro limiti temporali ragionevoli il compimento dell’opera iniziata: il quadro teleologico che connota tale compendio normativo giustifica il carattere automatico dell’effetto decadenziale, tanto è vero che la declaratoria di decadenza del permesso di costruire costituisce un provvedimento avente non solo carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall’art. 15, comma 2, ma anche natura ricognitiva del venir meno degli effetti del titolo precedentemente rilasciato”. E’ stato ripetutamente affermato che la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio lavori opera di diritto, e che il provvedimento che la pronuncia ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l’infruttuoso decorso del termine fissato dalla legge (cfr. per tutte T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 2/4/2019 n. 1827). In definitiva, la decadenza del titolo edilizio è effetto legale del verificarsi del relativo presupposto: il provvedimento comunale sul punto ha quindi carattere strettamente vincolato ed ha valore meramente ricognitivo della vicenda già prodottasi, tanto che, in realtà, l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso non è neppure necessaria (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 18/1/2018 n. 137, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV – 22/10/2015, n. 4823; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I – 10/4/2018 n. 603).

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