Concorsi per Professore Universitario: legittimità delle valutazioni delle Commissioni (II parte)

Come già osservato nella prima parte di questo contributo, nei concorsi per professore universitario l’elevato tasso di discrezionalità della valutazione dell’attività scientifica dei candidati comporta una ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo.

Il giudizio della commissione giudicatrice in tali selezioni, essendo essenzialmente un giudizio complessivo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed essendo esercizio dell’ampia sfera della discrezionalità tecnica, è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione.

Un esempio contribuirà a chiarire quanto appena affermato.

Nel valutare l’adeguatezza della bibliografia del candidato, l’art. 4, lett. d), del decreto 120/2016 stabilisce che la medesima commissione è chiamata a esaminare “la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale ed internazionale della ricerca sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo”, in base ad una valutazione discrezionale.

Qualità che in base all’art. 6 del medesimo decreto 120/2016 deve essere complessivamente di qualità elevata, secondo la definizione di cui all’allegato B, il quale, a sua volta, la attribuisce alle pubblicazioni che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che conferiscono al progresso della ricerca, abbiano conseguito un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

 Infatti in conformità all’orientamento già espresso dai giudici amministrativi in diverse occasioni, le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane), sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.

In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.

Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.

Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito).

Ne consegue che le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur: sia in senso negativo, per cui al mancato superamento delle mediane debba seguire necessariamente il diniego dell’abilitazione, sia in senso positivo, per cui deve essere riconosciuta l’abilitazione a coloro che abbiano integrato i parametri quantitativi, senza una valutazione di merito sulla qualità scientifica delle pubblicazioni basata essenzialmente sui criteri di cui al D.M. n. 120/2016.

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