Contratti pubblici: rapporti tra criterio del massimo ribasso e quello dell’offerta economica

Recentemente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è preoccupata di dirimere un contrasto fra due disposizioni del codice degli appalti apparentemente antinomiche e ha concluso nel senso che gli appalti di servizi, ove rientrino tanto tra i contratti “ad alta intensità di manodopera” quanto tra quelli il cui oggetto presenta “caratteristiche standardizzate”, sono aggiudicati sempre in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il problema esegetico era sorto poiché, allorquando un appalto di servizi fosse caratterizzato sia dalla  “alta intensità di manodopera” che “caratteristiche standardizzate”, esso risultava astrattamente idoneo ad essere disciplinato simultaneamente dalle due norme, in apparenza confliggenti, e più in particolare:

  • art. 95, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, tra gli altri, secondo quanto dispone la lettera a) del comma medesimo, “i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensidell’articolo 36, comma 2, lettera a)”.
  • art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50 cit. secondo cui “può essere utilizzato il criterio del minor prezzo”, tra le altre ipotesi, secondo quanto dispone la lettera b) del comma stesso, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”.

La percorso logico seguito dai giudici amministrativi appare chiaro e si snoda attraverso i seguenti passaggi:

  1. il codice dei contratti sancisce un’ evidente preferenza per i criteri di aggiudicazione non basati solo sull’elemento del prezzo (vedi art. 95 commi I-II-III-IV-V D.lgs. n.50/2016);
  2. Tale preferenza è coerente sia con  i principi espressi con la legge delega che con gli indirizzi di politica generale espresse dalle istituzioni internazionali;
  3. il ricorso a criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici basati non sul solo prezzo, e quindi non orientati in via esclusiva a fare conseguire all’amministrazione risparmi di spesa, ma idonei a selezionare le offerte anche sul piano qualitativo, è funzionale, tra l’altro, alla tutela delle condizioni economiche e di sicurezza del lavoro.

Può dunque affermarsi che il comma 3 dell’art. 95 si pone ad un punto di convergenza di valori espressi in sede costituzionale e facoltà riconosciute a livello europeo ai legislatori nazionali, per la realizzazione dei quali nel codice dei contratti pubblici il miglior rapporto qualità/prezzo è stato elevato a criterio unico ed inderogabile di aggiudicazione per appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante.

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