Finanziamenti pubblici e agevolazioni finanziarie: riparto di giurisdizione

Il presente articolo cerca di rispondere ad un interrogativo sempre più frequente in materia di sovvenzionamenti  pubblici: ovvero a quale giudice rivolgersi in caso di controversie riguardanti la concessione o la  revoca di contributi e sovvenzioni.

 Ebbene sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha espresso un orientamento costante (cfr. sentt. n. 7204/2016, confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 882/2018, n. 3064/2016, n. 1531/2015, n. 211/2015), non difforme dalla impostazione della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 15867/2011; Cass. SS.UU. n. 25211/15), che – in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti, e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni – utilizza un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla “causale” della iniziativa revocatoria.

 In particolare, si è evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell’impiego del contributo medesimo.

Tale distinzione rileva anche con riferimento ai provvedimenti di revoca.

A tal proposito si è affermato che al primo segmento – spettante alla giurisdizione del Giudice amministrativo – appartengono i provvedimenti, comunque denominati – di ritiro del contributo, anche susseguenti alla erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.

Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto degli impegni assunti, involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento, spettanti alla giurisdizione ordinaria.

Il Consiglio di Stato, Ad. Plen., 6/2014, in linea con questo orientamento, ha stabilito che “Sussiste la giurisdizione del g.o. anche qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. Sussiste la giurisdizione del g.a., solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”.

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