Repressione degli abusi edilizi: quando la Regione può sostituirsi al Comune?

Una recente sentenza del Consiglio di Stato pone l’accento sulla interessante vicenda dei presupposti dei poteri sostitutivi regionali a fronte dell’inerzia del Comune nella repressione degli abusi edilizi.

Nel caso oggetto dello scrutinio dei giudici amministrativi la Regione era intervenuta a fronte dell’inerzia Comunale rispetto ad un abuso, non originario, ma scaturente dall’annullamento di un permesso di costruire originariamente valido.

Ebbene in tali casi l’utilizzo del potere sostitutivo regionale non è stato ritenuto legittimo “infatti alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma statale e di quella regionale, non appare suscettibile di applicazione analogica, siccome circoscritta all’inerzia dei Comuni nella repressione di abusi edilizi inquadrabili nella fattispecie ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

La funzione sostitutiva della Regione, in quanto di stretta interpretazione, si applica, quindi, soltanto al perimetro dell’art. 31, ossia ai soli casi di abusività originaria, sanzionando l’omesso esercizio a parte del Comune dei poteri di vigilanza e controllo ex art. 27, D.P.R. n. 380/2001, mentre non appare estensibile all’ambito di operatività di una norma distinta per presupposti applicativi ed effetti giuridici, come l’art. 38 D.P.R. 380/2001.”

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