Pertinenze Urbanistiche. Cosa sono e loro regime giuridico

Prendendo spunto da una recente sentenza del Consiglio di Stato questo articolo vuole chiarire quando e in relazione a quali opere possa essere utilizzata o meno la qualificazione di pertinenza urbanistica.

Definire infatti una costruzione in tal modo comporta, come è noto, conseguenze di non poco momento: le pertinenze urbanistiche infatti  non implicando una durevole trasformazione del territorio e, in ultima conseguenza, un aumento del carico urbanistico,  non sono soggette al rilascio del titolo edilizio o del nulla osta paesaggistico ove previsto.

Ebbene per la costante giurisprudenza, la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Nell’ordinamento statale, infatti, vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente), quando si tratti di un “manufatto edilizio” e, a tali fini, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo manufatto su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma.

 Analizzando poi un caso particolare il Consiglio di Stato ha affermato che le caratteristiche e le dimensioni delle tettoie e coperture per parcheggi-posti auto impediscono di considerarle come mere pergotende eliminabili in ogni momento e come opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità (cfr. art. 6, lett. e-bis D.P.R. n. 380/2001).

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