Estratto debitorio: non è impugnabile

Non è autonomamente impugnabile l’estratto debitorio (più correttamente, l’estratto di ruolo emesso dal concessionario della riscossione), perché esso si limita ad elencare le cartelle esattoriali e le differenti voci di debenza che risultano dovute secondo l’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Con la sentenza 7 ottobre 2019, n. 12824/40/2019, la sezione XXXX della Commissione tributaria provinciale di Roma ha affermato il principio della inammissibilità del ricorso che sia sollevato contro l’estratto di ruolo emesso da Agenzia delle Entrare Riscossione. Questo deve ritenersi solo “un mero prospetto informativo”, non impugnabile.

Nondimeno, rimane fermo – per medesima affermazione della CTP – il principio sintetizzato dalla Cassazione in merito alla possibilità di impugnare i provvedimenti tributari dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza solo in virtù dell’estratto debitorio (ad es., le cartelle esattoriali o i provvedimenti di fermo non correttamente notificati).

Problemi ancora aperti.

Quello che la CTP non dice, però, è che, pur dando credito alla tesi della non impugnabilità diretta dell’estratto debitorio, questo rimane un “atto” amministrativo.

In quanto “atto” e non “provvedimento” (impositivo), esso deve, dunque, ritenersi non impugnabile in via diretta, ma certamente correggibile.

Rimangono, dunque, aperte tutte le possibili prospettazioni avverso eventuali richieste illegittimamente formulate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, alla quale, prima di proporre il ricorso contro l’estratto “di ruolo”, dovrà essere rivolta una formale istanza di correzione dello stesso, qualora esso contenga richiami a cartelle o altri provvedimenti impositivi non corretti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *