Trust: cosa è e a cosa serve


Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato.

L’istituto pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno è considerato come “legittimo” in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.

La peculiarità dell’istituto risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico degli Stati “di common law”: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti, ma nell’interesse dei beneficiari. Il disponente (o settlor) istituisce il trust ed ottiene la separazione dalla parte di patrimonio che conferisce in trust da quella che resta nella sua sfera patrimoniale. Effettivo proprietario dei beni stessi diventa il trustee, che li amministra e ne dispone per tutto il tempo previsto nell’atto istitutivo, secondo le istruzioni ricevute.

Usualmente il trust viene istituito a protezione di patrimoni immobiliari, viene spesso impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare persone potenzialmente compromesse dal compimento di attività di impresa.

I trust, secondo l’interpretazione del Notariato, possono distinguersi in:

1)      trust “protettivi”, che sono istituiti da un imprenditore in bonis per prevenire azioni esecutive da parte di creditori “pericolosi”, mettendo a loro disposizione in trust alcuni beni destinati alla loro soddisfazione. Questi trust hanno funzione pre – liquidatoria e soprattutto lo scopo di rassicurare i creditori beneficiari del trust prospettando un pagamento del debito attraverso la costituzione di una prelazione atipica;

2)      i trust “di salvataggio” che sono istituiti da un imprenditore in stato di crisi reversibile e mirano a scongiurare un’istanza di fallimento o a favorire e supportare soluzioni negoziali della crisi;

3)      i trust “puramente liquidatori”, che realizzano una modalità alternativa alla liquidazione disciplinata dagli art. 2487 ss c.c., consentendo al trustee di eseguire le operazioni di liquidazione e all’impresa liquidata di cancellarsi dal registro;

4)      i trust “falsamente liquidatori” istituiti da imprenditori già decotti che hanno soltanto lo scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare (contando sul decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 l.f., decorrente dalla cancellazione dal registro dell’imprese) il fallimento di un’impresa già in stato di conclamata insolvenza Nondimeno, non dovrebbe ritenersi illecita “di per sé stessa” la fattispecie di un imprenditore in stato di crisi che presenta una proposta di concordato preventivo incentrata su un trust con finalità liquidatorie (in base al quale il trustee ha l’incarico di pagare i creditori dopo aver liquidato i beni) ovvero conservative (ai fini del risanamento dell’azienda) ovvero prima conservative e poi liquidatorie.

Istituire un trust è, al contempo, estremamente semplice e terribilmente complicato e richiede “di default” l’intervento di un professionista. In teoria, infatti, serve un qualunque atto scritto che denoti la finalità propria dell’istituto e contenga almeno gli elementi minimi per far sì che il trust “funzioni”. In realtà le cose sono molto più complicate di quanto possa risolvere una ricerca su Google, soprattutto quando oggetto del conferimento sono beni immobili o mobili registrati, nel qual caso è necessaria almeno l’autentica della sottoscrizione da parte del notaio, o quando sono imprese o rami di azienda, nel qual caso, a parte le formalità proprie della cessione, è sovente necessario anche stimare i beni conferiti.

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