Danno erariale derivante da transazione

Come è noto a differenza del danno erariale diretto, che è provocato direttamente dal dipendente pubblico al patrimonio dell’ente di appartenenza o a quello di altra amministrazione (cd danno obliquo), il danno erariale indiretto (ex art. 28 Cost.) si configura ogniqualvolta l’amministrazione sia stata costretta a risarcire un privato per un danno da questi subito a seguito della condotta tenuta dal dipendente pubblico.

È opinione comune che in caso di danno indiretto, l’azione di danno erariale nei confronti del dipendente che con la sua condotta ha cagionato il presupposto che ha generato il contenzioso, può trovare fondamento sia se il pagamento risulti effettuato in esecuzione di una sentenza di condanna emessa in sede penale o civile, sia se costituisca attuazione di un contratto di transazione stipulato fra la amministrazione e il soggetto danneggiato a condizione che l’atto transattivo si presenti del tutto logico e finalizzato ad evitare una lite così da evitare conseguenze più gravi in capo all’Amministrazione.

L’importo pagato a seguito della transazione infatti corrisponde al danno erariale e di questo, sussistendo gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, sarà tenuto a rispondere il funzionario che ha materialmente posto in essere la condotta che ha portato al danno posto alla base dell’accordo transattivo.

Ogni transazione può quindi essere posta alla base dell’azione del PM contabile?

In linea astratta, come rimarcato più volte dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, per interrompere il nesso eziologico fra condotta del funzionario e danno erariale la transazione deve presentare i caratteri della irragionevolezza, della diseconomicità e della contrarietà ai fini istituzionali dell’ente.

Tale effetto si produce evidentemente quando la transazione riguarda una pretesa risarcitoria palesemente infondata o anche prescritta.

In tali casi è di tutta evidenza come a rispondere del danno erariale sarà chiamato non il dipendente che ha commesso il fatto oggetto del contratto di transazione bensì il funzionario che ha sottoscritto la transazione irragionevole o diseconomica, sempre che sussistano gli altri requisiti previsti dalla legge per la configurazione di questo speciale tipo di responsabilità.

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