Danno all’immagine della p.a. anche con reati “diversi”

Le modalità di commissione di un illecito contabile consistente nel danno all’immagine della p.a. sono molteplici e variegate, posto che le condotte inerenti tale ipotesi non sono necessariamente solo quelle riconducibili ai reati contro la p.a..

Con la sentenza n. 204 del 10 dicembre 2019, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Liguria ha analizzato alcune questioni afferenti al perimetro della risarcibilità del “danno all’immagine della pubblica amministrazione”.

Tale fattispecie di danno viene in rilievo nel momento in cui si verifichi il caso di un funzionario pubblico che si rende responsabile di atti gravemente contrari a propri doveri, contravvenendo alle proprie funzioni o avvalendosi proprio di queste per commettere illeciti di particolare rilevanza.

La fattispecie specifica presa in esame dalla sezione regionale riguarda un delitto commesso da un finanziere, consistente nella realizzazione di scambi e collusioni con soggetti estranei alla p.a. di appartenenza, finalizzati a frodare la Guardia di Finanza; in particolare, la condotta consistente nell’appropriazione di valori o beni (sigarette e tabacco di contrabbando, oggetto di sequestro) di cui il dipendente, per ragioni di ufficio o di servizio, aveva l’amministrazione, la custodia o la sorveglianza conduce ad identificare un possibile illecito nei confronti dell’immagine della p.a..

La condotta del finanziere ha rappresentato un danno immediato e diretto alla pubblica amministrazione, perché:

  1. Dal punto di vista patrimoniale, ha immesso nel mercato tabacchi di contrabbando, determinando così una perdita secca delle relative entrate fiscali afferenti al regime di monopolio,
  2. dal punto di vista non patrimoniale, perché la vicenda in questione non è sfuggita alla stampa, generando vari articoli di cronaca.

In sintesi, ai fini del risarcimento del danno all’immagine della p.a. rileva la responsabilità del funzionario pubblico non soltanto per i delitti specificamente rubricati “contro la p.a.”, ma per tutti quei delitti che comportano un danno diretto ed immediato all’immagine della p.a. di appartenenza.

Inoltre ai fini dell’azione di risarcimento per danno all’immagine la sentenza di condanna conseguente all’applicazione della pena su richiesta delle parti è equivalente alla sentenza penale irrevocabile di condanna resa a seguito di dibattimento.

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