Stabilimenti balneari: Si alla riduzione del canone demaniale a causa dell’erosione della costa

In una recente sentenza i giudici amministrativi hanno ritenuta legittima la richiesta di un concessionario di un tratto di demanio marittmo di riduzione del  canone pagato in quanto la superficie demaniale, ossia  la spiaggia, era diminuita di superficie a causa dell’erosione marina.

In primis il GA ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 1, comma 251, lett. c), n. 1), della legge n. 296/2006, il quale consente la riduzione del canone, nella misura del 50 per cento, “in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona”.

Ciò in quanto nel processo è emerso che “il fenomeno erosivo riscontrato nel tratto di litorale, ove è dislocato lo stabilimento in esame, non è da ricondursi con l’episodico verificarsi di mareggiate invernali, ma è da inquadrarsi in una mutazione delle correnti marine avvenute, maggiormente, negli ultimi anni (dal 2016 al 2018), che hanno generato continue mareggiate imponenti e provocato una forte erosione per il tratto di arenile dato in concessione.

Ciò ha determinato un insistente arretramento della linea di costa per tutto il tratto di battigia ove insiste lo stabilimento di cui trattasi…”.

Ciò posto però l’amministrazione avrebbe comunque dovuto tener conto della riduzione della superficie ai fini della quantificazione del canone alla stessa dovuto.

Va in proposito richiamato l’art. 45 cod. nav., secondo cui: “Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone”.

Per tali motivi la il TAR ha ritenuto corretta l’applicazione alla specie dell’art. 45, cod. nav. sopra menzionato, e di conseguenza ha ordinato una riduzione del canone in misura proporzionale alla minore superficie in concreto accertata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *