Polizia di Stato: Il tatuaggio visibile anche se in fase di rimozione legittima l’esclusione dal concorso

Una recente sentenza del Consiglio di Stato è tornata ad occuparsi della relazione fra tatuaggi ed esclusione dal concorso per l’ammissione nella polizia di Stato.

 Il tatuaggio in questione  non  deturpante né indice di personalità abnorme, era visibile con l’uniforme (contrastando quindi con l’art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b del d.m. n. 198 del 2003).

Tuttavia la peculiarità del caso di specie è da rinvenirsi nella circostanza che il suddetto tatuaggio fosse in fase di rimozione al momento della visita, tanto che il verbale della commissione medica – che ha efficacia fidefacente –  ne aveva identificato con precisione forma e dimensione.

Ciò posto, secondo i giudici amministrativi non può opporsi che la commissione avrebbe dovuto posticipare l’accertamento sulla visibilità del tatuaggio ad una fase successiva (all’esito della procedura di rimozione laser) perché, per costante giurisprudenza ed in applicazione del principio di imparzialità e quindi di parità di trattamento tra i candidati, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione rileva la data di scadenza del termine di presentazione della domanda: la circostanza per cui, nel caso dei requisiti psicofisici, tale termine sia di fatto posticipato al momento della visita medica, non consente in ogni caso di attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti, soprattutto se successivi al momento della visita, né può ragionevolmente esigersi che la fase di accertamento medico debba essere sospesa in attesa del completamento del procedimento di rimozione.

L’esclusione è dunque da considerarsi legittima.

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