Il Consiglio di Stato torna sul diniego di condono

In una recente sentenza i Giudici amministrativi sono tornati ad evidenziare alcune peculiarità del provvedimento di diniego di condono edilizio.

Va premesso che è pacifico l’orientamento giurisprudenziale per cui, in presenza di vincoli insistenti sul territorio non è il provvedimento di diniego, ma quello di assenso alle modificazioni del territorio a richiedere una congrua motivazione che dia conto delle ragioni che rendono possibile la prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria dalla previsione del vincolo.

Ciò posto, secondo l’indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza: “non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità della domanda di sanatoria) di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell’amministrazione l’obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost”.

Dunque, non incombe sull’Amministrazione alcun obbligo di stabilire prescrizioni per rendere compatibili dal punto di vista ambientale gli interventi edilizi realizzati.

Inoltre nel caso in cui si necessiti del parere positivo di un’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico il Consiglio di Stato sottolinea che “ai sensi dell’art. 31 e ss. della L. 47/85, il parere negativo formulato dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ha valore vincolante e preclusivo del procedimento di condono edilizio. Tale parere può essere sinteticamente motivato nel riferimento alla descrizione delle opere e alle concrete circostanze nelle quali le stesse sono collocate, essendo la difesa del paesaggio valore costituzionale primario”.

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In ultimo occorre sempre rammentare che “la legittimità dell’operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” .

In altre parole la legittima edilizia di un’opera non può discendere dal fatto che nelle vicinanze un’altra costruzione dello stesso tipo abbia ottenuto il condono.

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