Sanzioni disciplinari e discrezionalità della PA

Riproponiamo le principali direttive ermeneutiche fatte proprie dalla giurisprudenza amministrativa in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi quelli appartenenti ai corpi militari.

Preliminarmente si riporta la normativa di riferimento: l’art. 1355 del D.Lgs. n. 66/2010, nell’enunciare i criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari, dispone: “ 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato.”

La “Guida Tecnica alle procedure disciplinari” enuncia con chiarezza che, poiché la legge non precisa le fattispecie che costituiscono il presupposto delle sanzioni disciplinari, esse devono essere necessariamente ancorate a criteri di proporzionalità.

Ciò posto, costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi quelli appartenenti ai corpi militari, quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza il Giudice Amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

 Si può quindi agevolmente concludere che, ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare, il giudizio sulla gravità delle violazioni è il frutto di valutazioni di merito riservate all’amministrazione pubblica di appartenenza, che possono essere sindacate dal giudice della legittimità solo in per profili estrinseci di manifesta illogicità o abnormità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *