Consorzi di bonifica: l’Agenzia delle Entrate ci ripensa!

Dopo anni di battaglie e di pronunciamenti discutibili, anche della Suprema Corte, finalmente l’Agenzia delle Entrate-Territorio esprime un orientamento decisivo in ordine ai beni attribuiti ai consorzi di bonifica: devono essere accatastati in categoria “E” e non “D”, perchè non si tratta di infrastrutture industriali o commerciali.

Ebbene sì, le opere idrauliche strettamente necessarie all’attività istituzionale dei consorzi di bonifica e non deputate, nemmeno in via astratta e potenziale, a scopi di carattere industriale o commerciale sono da classificarsi nel gruppo catastale “E” e non nel gruppo “D”.

In quest’ottica, i consorzi interessati potranno avviare una attività di revisione del “loro” patrimonio immobiliare, domandando alle amministrazioni finanziarie locali di rivedere i loro accertamenti.

Fondamentalmente, le attività che i consorzi locali potranno porre in essere sono tre:

  1. presentazione di un formale ricorso contro eventuali avvisi di accertamento catastali non ancora definitivi;
  2. richiesta di revisione in autotutela (di accertamenti catastali non ancora definitivi o anche definitivi;
  3. ove ricorrano i presupposti (necessità di compimento di interventi edilizi urbanisticamente rilevanti), presentazione del DOCFA funzionale a tali interventi, con conseguente richiesta di attribuzione di più idonea classe e categoria catastale.

Rimangono fuori da questa potenziale operazione alcuni immobili e compendi, quali casematte, impianti irrigui secondari ed altri beni, potenzialmente concedibili in sub concessione ai privati, nell’esercizio di (lecite) attività “imprenditoriali” del consorzio.

Buone notizie, dunque, ma solo fino ad un certo punto. La medesima nota, infatti, invita le Agenzie delle Entrate territoriali a proseguire nei contenziosi in atto, fino alla loro definizione, anche per cessazione della materia del contendere.

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