Rapporto fra ordinanza di demolizione e istanza di sanatoria

In un recente arresto i giudici del Consiglio di Stato si sono preoccupati di chiarire i termini del rapporto fra l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo e l’istanza di sanatoria presentata dal proprietario dello stesso.

Più nel dettaglio il caso esaminato aveva ad oggetto una domanda di sanatoria presentata dopo l’emissione dell’ordine di demolizione.

Ebbene il Consiglio di Stato, confermando l’orientamento già espresso dal TAR nella sentenza impugnata, ha affermato che l’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell’ingiunzione di demolizione.

In pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, infatti, il provvedimento di demolizione sussiste e avrà poi una ultrattività nell’ipotesi di rigetto espresso o tacito dell’istanza di sanatoria.

Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, «non vi è alcuna disposizione di legge, tanto meno nel testo unico n. 380 del 2001, per la quale la presentazione di una domanda di sanatoria di abusi edilizi renderebbe irrilevanti i precedenti ordini di demolizione e gli altri atti sanzionatori.

Al riguardo, va osservato che alcune disposizioni del passato (riconducibili alla legge n. 47 del 1985 e aventi portata eccezionale) hanno previsto la sospensione dei giudizi pendenti e la mancata eseguibilità di atti di natura sanzionatoria, riguardanti i manufatti oggetto delle cd istanze di condono straordinario».

Pertanto, quando è emesso un ordine di demolizione e l’interessato proponga un’istanza di sanatoria, il provvedimento repressivo continua a produrre effetti, sicché, da un lato, il soggetto sanzionato mantiene l’interesse a proporre ricorso (quindi su di lui grava un onere di tempestiva impugnazione) e, dall’altro, l’amministrazione può portare senz’altro ad esecuzione il proprio provvedimento, anche se costituisce una regola di buona amministrazione (al fine evitare responsabilità ove sia demolito un manufatto assentibile ex post) che l’esecuzione materiale dell’atto sia preceduta dalla reiezione dell’istanza di sanatoria, il che non comporta tuttavia sul piano squisitamente giuridico la neutralizzazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.

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