Disc Jokey e autorizzazioni di pubblica sicurezza

Una recente sentenza dei giudici amministrativi ha fatto il punto sulla questione della necessità dell’autorizzazione ex art. 68  TUPS per lo svolgimento all’interno di un’attività commerciale di uno spettacolo di intrattenimento mediante l’esibizione di un disc-jokey.

La vicenda

Nel caso in esame la soc. ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato (ordinanza comunale che ha ordinato la cessazione con effetto immediato di ogni ulteriore pubblico spettacolo) asserendo che “la specifica autorizzazione per lo svolgimento della attività in questione occorrerebbe per il caso in cui essa abbia il carattere della ‘imprenditorialità autonoma’, e cioè quando si paghi un biglietto di ingresso o vi sia l’aumento del prezzo di cibi o bevande, quando vi siano ‘dotazioni tecnico-strutturali a supporto dell’intrattenimento’, partecipino ‘complessi musicali di fama con ampia pubblicizzazione’.”

La sentenza

Ebbene giudici amministrativi hanno disatteso le tesi attoree asserendo che nel caso di specie l’attività posta in essere dalla soc. ricorrente possedesse i crismi dell’attività imprenditoriale autonoma.

Più nel dettaglio viene confermata la tesi maggioritaria in giurisprudenza secondo la quale “vanno considerati elementi sintomatici di un’attività imprenditoriale di intrattenimento musicale la presenza di strumentazione musicale professionale, del disc-jokey e la significativa presenza di persone radunatesi anche a causa dello svolgimento della relativa attività”, al netto di ulteriori indici sintomatici propri dell’attività di intrattenimento, quali il pagamento del biglietto o la maggiorazione del costo della consumazione.

In tali casi l’attività svolta deve essere considerata imprenditoriale e dunque soggetta all’autorizzazione.

Si sottolinea come la seconda parte della norma (novellata nel 2013) preveda che “Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo”.

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