Compensi amministratori società partecipate: il parere della Corte dei Conti

Recentemente la Corte dei Conti Sez. Liguria ha formulato un parere in merito alla vicenda dei limiti ai compensi degli amministratori delle società partecipate.

La vicenda

La AC richiedente aveva formulato una serie di quesiti in ordine alla disciplina dei compensi degli amministratori delle “altre società pubbliche”, diverse da quelle strumentali contemplate dal comma 4 dell’art 4 d.l. 95/2012.

Come è noto per società strumentali devono intendersi quelle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche il cui fatturato da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche superi il 90 per cento dell’intero fatturato.

 Ebbene all’esito degli interventi legislativi che si sono succeduti in materia, è scomparso il riferimento alla tipologia di società ed è rimasta esclusivamente l’indicazione del limite dei compensi degli amministratori, che non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Tale disposizione viene richiamata, in via meramente transitoria, dal comma 7 dell’art 11 d lgs 175/2016 il quale, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di definizione degli indici qualitativi per la ripartizione in fasce delle società a controllo pubblico (attualmente in fase di adozione), sancisce che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell’art 4, secondo periodo, del d.l. 95/2012, ossia il limite della spesa storica dell’anno 2013.

È scomparso quindi, per quanto riguarda la disciplina dei limiti, ogni riferimento al comma 5 ossia alla società non strumentali ossia società di gestione di SPL e altre fattispecie.

Quid Juris?

Ebbene il parere in commento riportando una copiosa giurisprudenza ha affermato che il limite dell’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 debba applicarsi anche alle altre società a totale partecipazione pubblica infatti “Il Legislatore ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, in attesa dell’ emanando decreto ministeriale, attraverso il quale si intende uniformare la disciplina dei limiti retributivi degli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche, introducendo vincoli non più ancorati a parametri storici – come, nel caso di specie, il costo sostenuto nel 2013 – ovvero agli emolumenti percepiti da altri soggetti – i sindaci e i presidenti delle province ex art. 1, comma 725 e seguenti L. n. 296 del 2006 (disposizioni abrogate dall’art. 28, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 175 del 2016) – ma ad indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, riferiti alla medesima società (fatturato, numero dipendenti ecc.), il costo annuale sostenuto per i compensi (“ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche”) degli amministratori sia delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche sia di quelle a totale partecipazione pubblica, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *