Titoli edilizi e false rappresentazioni

Il presente scritto si pone il fine di analizzare il caso, non infrequente, di un titolo edilizio ottenuto in base a false rappresentazioni.

 Ebbene la giurisprudenza del Consiglio di Stato è  costante nel ritenere che, quando un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà sia consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa.

Sul punto non si può fare a meno di sottolineare come sia opinione comune che in materia di provvedimenti repressivi di abusi edilizi, trattandosi di atti natura dovuta e rigorosamente vincolata, la motivazione è adeguata e sufficiente quando contenga la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività.

 La legittimità dell’ingiunzione demolitoria, infatti, richiede (unicamente)“l’affermazione della accertata abusività dell’opera, attraverso la descrizione delle opere, la constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo e l’individuazione della norma applicata, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento

Nel caso, poi, in cui la domanda di rilascio del permesso di costruire sia stata presentata da parte di precedente proprietario dell’area, l’affidamento legittimo dell’acquirente deve ritenersi escluso tutte le volte in cui il medesimo abbia comunque avuto contezza dell’errore o comunque quando, utilizzando la ordinaria diligenza allo stesso richiesta in quanto soggetto che intendeva ottenere il titolo edilizio, avrebbe potuto accorgersi del suddetto errore.

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