Porto d’armi e giudizio di affidabilità: cosa dice la giurisprudenza

Il cd giudizio di affidabilità rappresenta uno snodo centrale nel procedimento di rilascio del porto d’armi.

Per meglio comprenderne la natura e il significato si utilizzeranno, senza pretese di esaustività, le massime giurisprudenziali più significative che si sono susseguite nel tempo.

 La normativa di riferimento (artt. 11 e 43 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773), affida alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi  da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.

La legge dunque conferisce all’Amministrazione procedente un potere di valutazione eminentemente discrezionale da esercitarsi appunto con prevalente riguardo all’interesse pubblico all’incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall’eventuale abuso delle armi (v. T.A.R. Puglia –BA- sez. I, 19/5/2016 n. 642).

Il giudizio di affidabilità si presenta allora come un provvedimento fondato su apprezzamenti di pieno merito circa il pericolo di abuso che si intende prevenire e perciò insindacabile in sede di legittimità, salvi evidenti profili di travisamento dei presupposti del provvedere, irragionevolezza e non adeguatezza allo scopo perseguito (v. Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2015 n. 1731).

Deve inoltre sottolinearsi come un giudizio di tipo negativo può ben trovare origine in una vicenda penale senza che quest’ultima debba necessariamente concludersi una sentenza penale di condanna.

Infatti la ratio della normativa sul rilascio dell’autorizzazione del porto d’armi è diretta a garantire pienamente e in via preventiva la sicurezza pubblica, la quale può ben essere considerata in pericolo rispetto ad una vicenda penale che ad esempio si concluda con pronuncia di “non luogo a procedere per intervenuta estinzione dei reati contestati per maturata prescrizione”.

Infatti per i giudici amministrativi un procedimento così definito risulta senz’altro idoneo e sufficiente a motivare un giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi e quindi un diniego del rilascio del porto d’armi.

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