Concessioni Balneari: può il concessionario autoridursi il canone?

Sempre più spesso i Giudici amministrativi si trovano a dover decidere in ordine a ricorsi vertenti su provvedimenti di decadenza dalle concessioni demaniali marittime emessi dalla PA a causa del mancato pagamento dei canoni concessori.

Portiamo oggi alla attenzione dei lettori un particolare caso nel quale il concessionario ha giustificato il mancato pagamento in parte qua del canone tramite una sorta di “eccezione di inadempimento” riferita all’impossibilità, ad essa non imputabile, di sfruttare parte dell’area concessa.

Il Tar non ha condiviso tale argomentazione.

In primo luogo, si rammenta che l’art. 16, secondo comma, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, dispone che “il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell’articolo 40 del codice”. Quest’ultimo a sua volta stabilisce che, “qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone”.

Da quanto sopra riportato emerge che il canone è sempre e comunque dovuto, anche in caso di non utilizzo del bene fatta eccezione l’ipotesi in cui la P.A. non abbia tenuto conto di preesistenti diritti di terzi.

La ratio della norma risiede nell’esigenza prevalente di assicurare comunque alla P.A. un’entrata patrimoniale a causa dell’occupazione di un’area demaniale con conseguente sottrazione della stessa ad altri usi finalizzati alla realizzazione dell’interesse pubblico.

Nel caso di specie, proprio in considerazione della natura demaniale del bene immobile, una condotta improntata a correttezza e a buona fede avrebbe suggerito di corrispondere i canoni dovuti, salvo poi chiederne la restituzione, facendo valere eventuali inadempimenti secondo lo schema negoziale del “solve et repete” tipico del contratto di locazione.

In tal senso è possibile richiamare per analogia la pronuncia n. 18987/2016 della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”.

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