Danno da contrattazione collettiva decentrata illegittima: i soggetti coinvolti

Passiamo in rassegna una recente sentenza della Corte dei Conti Sicilia con oggetto il danno erariale da contrattazione decentrata illegittima.

La pronuncia ha il pregio di trattare e di chiarire numerosi punti critici in ordine ai profili responsabilità relativi alle varie figure coinvolte nella contrattazione decentrata.

La vicenda

Il danno in contestazione trae origine dall’esborso sostenuto dalle casse comunali per il pagamento ai propri dipendenti della cosiddetta “indennità da videoterminale” (da considerarsi indebita in virtù del principio di tipicità e tassatività dei compensi erogabili a titolo indennitario in aggiunta al trattamento economico fondamentale) prevista dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) la cui sottoscrizione era stata autorizzata da una deliberazione della giunta comunale.

I giudici contabili puntualizzano come la responsabilità erariale da contrattazione collettiva si configuri ogniqualvolta ad un dipendente pubblico vengano erogate somme di danaro – o accordati altri benefici patrimoniali – in forza di disposizioni contrattuali contrastanti con norme di carattere imperativo.

Oggetto dello scrutinio della Corte resta sempre il fatto gestionale dannoso che nella fattispecie si concretizza nella sottoscrizione de CCDI contenente clausole illegittime.

Le figure coinvolte

Nella vicenda sono stati coinvolte varie figure: gli organi politici (sindaco, vicesindaco e componenti della giunta), i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, il dirigente del settore risorse umane, nonché i membri del collegio dei revisori.

Preliminarmente la Corte si preoccupa di evidenziare come al di fuori della propria giurisdizione  si pongano unicamente i rappresentanti sindacali (non quindi i soggetti convenuti dalla Procura contabile).

Viene richiamata infatti al giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “pur soggiacendo la contrattazione collettiva ai vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di compatibilità dei costi di quella integrativa, l’attività contrattuale collettiva è stata modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella tipica del rapporto di lavoro privato, ove necessariamente contrapposte sono le istanze rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle parti datoriali;

pertanto, deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato;

– a prescindere quindi dagli scopi che la contrattazione collettiva, anche decentrata, si propone, deve conclusivamente escludersi che eventuali conseguenze dannose possano essere oggetto di responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi collettivi:

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